All’indomani dei guasti aerei che hanno bloccato centinaia
di passeggeri alle Maldive, quando scatta il diritto al risarcimento per i
viaggiatori? E quali sono le possibilità di rimborso per i consumatori? Sul tema
interviene l’Adiconsum: “La legge – ricorda l’associazione – prevede che il
risarcimento spetta al tour operator che ha organizzato il viaggio, o in caso di
viaggio diretto, al vettore responsabile del viaggio aereo”.
In caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, la
compagnia “deve offrire al consumatore assistenza e risarcimento per i danni. La
compagnia deve inoltre consentire la scelta fra il rimborso del biglietto e
un’altra forma di trasporto fino alla destinazione finale, deve comunque
provvedere a pasti, bevande, sistemazione in albergo e servizi di comunicazione
(telefono/fax)”.
Diverse le modalità di rimborso. La compensazione pecuniaria
prevista è infatti di 250 euro per le tratte aeree fino a 1.500 km, di 400 euro
per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per quelle comprese fra
1.500 e 3.500 km, di 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 km e al di fuori
dell’Unione Europea.
Il trattamento per quanto riguarda il ritardo dei voli è invece differente a
seconda del tempo e dei chilometri dei voli: almeno due ore per voli uguali o
inferiori a 1.500 km e almeno tre ore per voli superiori a 1.500 km all’interno
dell’Unione Europea e per voli tra 1.500 e 3.500 km al di fuori dell’UE. E in
caso di ritardo di almeno cinque ore, la compagnia è tenuta al rimborso del
biglietto aereo.
Fonte: HelpConsumatori
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