Il canone Telecom è illegittimo. Lo ha
stabilito, in una recente ed interessantissima sentenza, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, Avv. Prof. Giuseppe DAngelo, con cui ha accolto la domanda di
un utente telefonico, condannando la Telecom alla restituzione dei canoni
percepiti e al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice fa sapere il Codacons – dopo aver esaminato il disposto dellart. 3
del D.P.R. n° 318/97 (che impone alla Telecom lincarico di fornire il servizio
universale su tutto il territorio nazionale) ha ritenuto che il servizio
universale consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma in essa norma non
viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 della suddetta norma
attribuisce il servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che detto
servizio viene effettuato dalla Telecom, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere
espletato anche da altre società di telecomunicazioni.
Lonere del servizio universale, infatti, deve
essere sopportato solo ed esclusivamente, come dice il legislatore:
1. dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni;
2. dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico;
3. dagli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si evince chiaramente che gli
utenti finali sono esclusi dallonere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento
del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom.
Il Giudice ha anche affrontato la problematica relativa alla validità ed
efficacia della clausola contrattuale che impone il pagamento del canone
allutente; nella sentenza, si legge che il contratto di utenza telefonica
intervenuto tra le parti è un contratto di adesione, con necessità, quindi, di
verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del
canone di abbonamento, facendo riferimento allart. 1469 bis del Codice Civile.
Ebbene, il Giudice ha evidenziato che la clausola predisposta dalla Telecom
produce uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e
che, al pagamento del canone, non corrisponde nessun servizio erogato da Telecom,
giungendo allassurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi
sia stato alcun traffico telefonico.
In definitiva, la clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone
fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e dal traffico
effettivamente erogato, è da considerarsi ingiusta e di natura vessatoria ai
sensi dellart. 1469 bis del Codice Civile e, quindi, è stata dichiarata
inefficace.
Tale sentenza afferma il Codacons apre la strada a oltre 20 milioni di
cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte degli utenti Telecom ancora
costretti a versare lodioso canone. Se anche altri giudici concorderanno con la
decisione del GdP di Torre Annunziata, svariati miliardi di euro dovranno uscire
dalle casse dellazienda telefonica per rientrare nelle tasche degli utenti.
Le sedi Codacons sul territorio sono pronte ad assistere tutti i consumatori
che decideranno di chiedere a Telecom Italia la restituzione del canone versato
negli ultimi 5 anni.
Fonte:
http://www.codacons.it
